Art. 6

Punti di contatto unici

In vigore dal 13 giu 2024
Punti di contatto unici 1.   Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente. Ciascun punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative, conformemente all', comprese informazioni sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell', paragrafo 10. 2.   Qualora istituisca o designi più di un punto di contatto unico a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro fornisce strumenti per aiutare i promotori del progetto a individuare il punto di contatto istituito o designato appropriato sulla pagina web creata a norma dell'. 3.   Il punto di contatto unico istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale. 4.   I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico. 5.   Le autorità competenti garantiscono che siano presi in considerazione gli studi pertinenti realizzati ovvero i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e che non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. 6.   Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulle procedure per la risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e alle procedure stesse, compresi se del caso i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale. 7.   Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento. 8.   La piattaforma di cui agli discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e degli e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione dei punti di contatto unici. 9.   Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
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