Art. 38

Istituzione e compiti della piattaforma «Europa a zero emissioni nette»

In vigore dal 13 giu 2024
Istituzione e compiti della piattaforma «Europa a zero emissioni nette» 1.   È istituita la piattaforma «Europa a zero emissioni nette» (la «piattaforma»). 2.   La piattaforma svolge i compiti definiti nel presente regolamento. 3.   La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri relativamente alle misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al capo I del presente regolamento, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri, laddove fattibile, e tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri. 4.   I membri della piattaforma si coordinano per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette nell'ambito della piattaforma per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale, per collaborare allo sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette e per sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, conformemente all'obiettivo generale del presente regolamento sancito all'. La piattaforma può discutere periodicamente, tra l'altro, degli aspetti seguenti: a) come migliorare e promuovere la collaborazione e la condivisione di know-how e tecnologie tra l'Unione e i paesi terzi lungo la catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette; b) la resilienza, anche attraverso una competitività rafforzata delle industrie europee nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in relazione alle catene del valore globali e le misure di rafforzamento raccomandate; c) se del caso, come migliorare la coerenza tra il presente regolamento e altre iniziative dell'Unione che potrebbero contribuire agli obiettivi del presente regolamento e, eventualmente, formulare raccomandazioni al riguardo; d) i progressi in merito alle catene del valore per le tecnologie a zero emissioni nette, i cambiamenti tecnologici e industriali in corso nonché le potenziali future catene del valore strategiche emergenti in vista degli obiettivi del presente regolamento; e) le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione del capo II, sezione II, e degli nonché l'accelerazione dei termini per l'autorizzazione; f) come far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione; g) i paesi terzi ai quali potrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti: i) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette; ii) eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione; iii) il fatto che il quadro normativo di un paese terzo e la relativa attuazione garantiscano il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo ed equo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto; iv) le capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 nei loro territori; h) come incentivare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione affrontando la questione dei finanziamenti, del quadro normativo e delle garanzie di investimento e localizzazione; i) la valutazione dell'applicazione di misure commerciali nelle industrie a zero emissioni nette. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le prerogative del Consiglio conformemente ai trattati in relazione agli strumenti internazionali non vincolanti. 5.   Gli Stati membri possono coadiuvare la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione previste dal partenariato industriale per tecnologie a zero emissioni nette. 6.   Tenuto conto della relazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Progressi compiuti nella competitività delle tecnologie per l'energia pulita» e dell'indagine annuale sugli oneri del 2022 svolta dalla Commissione, la Commissione riferisce alla piattaforma in merito all'evoluzione dell'onere normativo per le industrie a zero emissioni nette nell'Unione. 7.   La piattaforma si coordina periodicamente con il forum ad alto livello sulla normazione per discutere in merito all'utilizzo della normazione per sostenere lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione.
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