Art. 39

Struttura e funzionamento della piattaforma

In vigore dal 13 giu 2024
Struttura e funzionamento della piattaforma 1.   La piattaforma è composta di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. È presieduta da un rappresentante della Commissione. 2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno alla piattaforma. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare più di un rappresentante in relazione a diversi compiti della piattaforma. Ciascun rappresentante nominato in seno alla piattaforma ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ciascuno Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti. 3.   Su proposta della Commissione, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. 4.   La piattaforma si riunisce a intervalli regolari al fine di garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti definiti nel presente regolamento. Se necessario, la piattaforma tiene riunioni straordinarie sulla base di una richiesta motivata della Commissione o di uno Stato membro. 5.   La Commissione assiste la piattaforma attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico. 6.   La piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici relativi al presente regolamento. La piattaforma istituisce almeno un sottogruppo per garantire l'adeguata attuazione delle accademie ai sensi del capo V. 7.   La piattaforma invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6. Il Parlamento europeo riceve tutta la documentazione e le informazioni relative ai lavori della piattaforma contemporaneamente ai membri della piattaforma. 8.   La piattaforma istituisce un gruppo per l'industria a zero emissioni nette. Tale gruppo, di propria iniziativa o su richiesta della piattaforma, fornisce raccomandazioni alla piattaforma al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. 9.   Se del caso, la piattaforma o la Commissione può invitare esperti in rappresentanza del settore industriale, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati e altri soggetti terzi a partecipare alle riunioni della piattaforma e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti. Tali esperti non concorrono al processo decisionale. 10.   La piattaforma adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. 11.   La piattaforma si adopera al massimo per adottare decisioni mediante consenso. 12.   La piattaforma si coordina e collabora con le pertinenti alleanze industriali esistenti e, se del caso, le invita a partecipare alle sue riunioni, comprese le riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6. 13.   La piattaforma si riunisce almeno una volta all'anno con i rappresentanti del gruppo direttivo del piano SET di cui all' per discutere degli ultimi sviluppi e delle sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e il piano strategico per le tecnologie energetiche nonché formulare raccomandazioni al riguardo.
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Struttura e funzionamento della piattaforma (Art. 39 Regolamento (UE) 2024/1735) — Testo vigente | Portale Normativo