Art. 4

Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette

In vigore dal 13 giu 2024
Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette 1.   Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti: a) tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche; b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore; c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia; d) pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica; e) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile; f) tecnologie del biogas e del biometano sostenibili; g) tecnologie di CCS; h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete; i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare; j) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili; k) tecnologie idroelettriche; l) tecnologie delle energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti; m) tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore; n) tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica; o) soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia; p) tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti; q) tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2; r) tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti; s) tecnologie nucleari che non rientrano nelle categorie precedenti. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. 3.   Il paragrafo 1 non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità o aggiudicazione, adottati secondo le procedure appropriate, o il sostegno dell'Unione attraverso la BEI.
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