Art. 4
Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette
In vigore dal 13 giu 2024
Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette
1. Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti:
a)
tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;
b)
tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;
c)
tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;
d)
pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;
e)
tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;
f)
tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;
g)
tecnologie di CCS;
h)
tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;
i)
tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;
j)
tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;
k)
tecnologie idroelettriche;
l)
tecnologie delle energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti;
m)
tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore;
n)
tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;
o)
soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;
p)
tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti;
q)
tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2;
r)
tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti;
s)
tecnologie nucleari che non rientrano nelle categorie precedenti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità o aggiudicazione, adottati secondo le procedure appropriate, o il sostegno dell'Unione attraverso la BEI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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