Art. 3

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «tecnologie a zero emissioni nette»: le tecnologie elencate all', siano esse prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti; 2) «componente»: unaparte del prodotto finale di una tecnologia a zero emissioni nette prodotta e commercializzata da un'impresa, compreso il materiale trasformato; 3) «tecnologie delle energie rinnovabili»: tecnologie che producono energia da fonti rinnovabili; 4) «energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili o l'energia rinnovabile quale definita all', secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001; 5) «stoccaggio dell'energia»: stoccaggio dell'energia elettrica e termica nonché altre forme di stoccaggio utilizzate per immagazzinare energia priva di combustibili fossili; 6) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all', secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001; 7) «combustibili alternativi sostenibili»: carburanti sostenibili per l'aviazione, carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione quali definiti all', punto 7), 13) o 17), del regolamento (UE) 2023/2405 destinati al settore dell'aviazione o combustibili destinati al settore marittimo individuati conformemente all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1805; 8) «tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione»: l'incremento della capacità di produzione di tecnologie industriali trasformative utilizzate per ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente di un impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia, quale definita all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (50), nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti nonché della polpa di cellulosa e della carta, in misura fattibile dal punto di vista tecnico; 9) «soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia»: tecnologie basate sull'uso di microrganismi o molecole biologiche quali enzimi, resine o biopolimeri, in grado di ridurre le emissioni di CO2 sostituendo i fattori produttivi di origine fossile o chimica ad alta intensità energetica nei processi di produzione industriale pertinenti, tra l'altro, per la cattura del carbonio, la produzione di biocarburanti e la produzione di materiali a base biologica, in linea con i principi dell'economia circolare; 10) «principalmente utilizzati»: prodotti finali e componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette di cui all'allegato, ovvero prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette sulla base di prove fornite a un’autorità nazionale competente al promotore del progetto, ad eccezione dei progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, per i quali tali prove non sono richieste; 11) «materiale trasformato»: un materiale che ha subito una trasformazione tale da renderlo adatto a svolgere una funzione specifica nella catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche di cui all' del regolamento (UE) 2024/1252; 12) «tecnologie innovative a zero emissioni nette»: tecnologie a zero emissioni nette che comportano un'autentica innovazione — attualmente non disponibile sul mercato — e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato; 13) «altre tecnologie innovative»: tecnologie connesse all'energia o al clima che hanno dimostrato di poter contribuire alla decarbonizzazione dei sistemi industriali o energetici e ridurre le dipendenze strategiche che comportano un'autentica innovazione — attualmente non disponibile sul mercato dell'Unione — e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato; 14) «appalto precommerciale»: appalto di tecnologie a zero emissioni nette in una fase precommerciale, che prevede la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi; 15) «appalto pubblico per soluzioni innovative»: una procedura di appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori agiscono come clienti di lancio di tecnologie a zero emissioni nette e che può includere prove di conformità; 16) «progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»: un impianto commerciale previsto o l'ampliamento o la riconversione di un impianto esistente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ovvero un progetto di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica; 17) «progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica»: la costruzione o la conversione dell'impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia quale definita all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti, nonché della polpa di cellulosa e della carta che sono parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e sono tesi a ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico; 18) «progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette»: un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, un progetto di cattura di CO2, un progetto di stoccaggio di CO2 o un progetto di infrastrutture di trasporto di CO2 ubicato nell'Unione che uno Stato membro ha riconosciuto quale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette conformemente agli ; 19) «procedura di rilascio delle autorizzazioni»: una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato, nonché per quanto concerne lo stoccaggio geologico di CO2, la procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio, che riguarda il trattamento di tutte le autorizzazioni richieste per gli impianti di superficie necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio, comprese licenze edilizie e autorizzazioni per tubazioni, e l'autorizzazione ambientale per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 completata conformemente alla direttiva 2009/31/CE; 20) «decisione globale»: la decisione o l'insieme di decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri che determina se il promotore del progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, senza pregiudicare alcuna decisione presa nel contesto di un ricorso; 21) «promotore del progetto»: un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette; 22) «spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette»: un sistema che consente alle imprese di testare tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato, nell'ambito di uno specifico piano elaborato e monitorato da un'autorità competente; 23) «procedura di appalto»: una delle procedure seguenti: a) qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi; b) una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE; 24) «amministrazione aggiudicatrice»: nell'ambito delle procedure di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice quale definita all' della direttiva 2014/23/UE, all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all' della direttiva 2014/25/UE; 25) «ente aggiudicatore»: nell'ambito delle procedure di appalto, l'ente aggiudicatore quale definito all' della direttiva 2014/23/UE e all' della direttiva 2014/25/UE; 26) «appalto»: nell'ambito delle procedure di appalto, appalti pubblici quali definiti all', paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all', punto 1), della direttiva 2014/25/UE e le concessioni quali definite all', punto 1), della direttiva 2014/23/UE; 27) «asta»: un meccanismo per le procedure di gara a sostegno della produzione o del consumo di energia da fonti rinnovabili, che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) o della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE; 28) «capacità di iniezione di CO2»: il quantitativo annuo di CO2 che può essere iniettato in un sito di stoccaggio geologico operativo autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE al fine di ridurre le emissioni o aumentare gli assorbimenti di carbonio, derivante in particolare da impianti industriali di grandi dimensioni e calcolato in tonnellate annue; 29) «infrastruttura di trasporto di CO2»: la rete di condotte, comprese le stazioni di compressione associate, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio, nonché tutte le navi, i modi di trasporto stradale o ferroviario, compresi i dispositivi di liquefazione e le strutture di stoccaggio temporaneo, se necessario, per il trasporto di CO2 agli impianti portuali e al sito di stoccaggio; 30) «integrazione del sistema energetico»: soluzioni per la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici privi di combustibili fossili, flessibili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società, per l'economia e per l'ambiente; 31) «partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette»: un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alle tecnologie a zero emissioni nette, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco; 32) «primo nel suo genere»: un impianto per le tecnologie a zero emissioni nette, nuovo o sostanzialmente aggiornato, che offra innovazione in relazione al processo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista all'interno dell'Unione; 33) «capacità di produzione»: volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione o, se un progetto di produzione produce componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti, piuttosto che i prodotti finali stessi, la capacità di produrre i prodotti finali per i quali tali componenti o macchinari specifici sono prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1735:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo