Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001
Fonte: reg-2024-06-13-1735 — art. 3 →combustibili liquidi e gassosi, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, anche denominati carburanti rinnovabili di origine non biologica
Fonte: dlgs-2021-11-08-199 — art. 2 →