Art. 10

Valutazioni e autorizzazione ambientali

In vigore dal 13 giu 2024
Valutazioni e autorizzazione ambientali 1.   Qualora una valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, prima di presentare la domanda il promotore del progetto interessato può chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell', paragrafo 1, di tale direttiva. Il punto di contatto unico garantisce che il parere sia emesso il prima possibile ed entro 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere. 2.   Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (52),delle direttive 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE, 2012/18/UE o 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché sia applicata una procedura coordinata o comune per ottemperare a tutti i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione. Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell'Unione. Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell'Unione. L'applicazione della procedura comune o coordinata non influisce sul contenuto della valutazione dell'impatto ambientale. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/EU sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai sensi degli di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli della medesima direttiva. 4.   In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedano, gli Stati membri possono prorogare il termine di cui al paragrafo 3 di un massimo di 20 giorni prima della scadenza e valutando caso per caso. In tal caso, il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi che giustificano la proroga e del termine per la presentazione della conclusione motivata. 5.   I tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all', paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all', paragrafo 1, di detta direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all', paragrafo 1, della stessa direttiva non sono superiori a 85 giorni e, conformemente all', paragrafo 7, della medesima direttiva, non sono inferiori a 30 giorni. Nei casi contemplati dall', paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, tale periodo è esteso, in base a una valutazione caso per caso, a un massimo di 90 giorni. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti e altre autorità designate conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE dispongano di sufficiente personale qualificato come anche delle sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente articolo.
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