Art. 12

Applicabilità delle convenzioni UNECE

In vigore dal 13 giu 2024
Applicabilità delle convenzioni UNECE 1.   Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003. 2.   Tutte le decisioni adottate a norma della presente sezione e degli sono rese pubbliche in modo semplice e comprensibile e tutte le decisioni riguardanti un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni vengono presentate nel medesimo sito web.
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Applicabilità delle convenzioni UNECE (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/1735) — Testo vigente | Portale Normativo