Art. 14
Domanda e riconoscimento
In vigore dal 13 giu 2024
Domanda e riconoscimento
1. La domanda di riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:
a)
prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 1 o 3;
b)
un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità; nonché
c)
una prima bozza di tempistiche del progetto, che valuti in che momento quest'ultimo sarebbe in grado di contribuire al parametro di riferimento della capacità di produzione dell'Unione di cui all' o all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'.
La Commissione fornisce un modulo prestabilito per presentare le domande di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri valutano la domanda di cui al paragrafo 1 mediante una procedura equa e trasparente entro un mese dal ricevimento della domanda completa. Se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni pertinenti e complete necessarie per il trattamento della domanda, lo Stato membro chiede, una sola volta, che il promotore del progetto presenti informazioni complementari senza indebito ritardo, al fine di ottenere una domanda completa. La data di riconoscimento della completezza della presentazione della domanda segna l'inizio della procedura di valutazione. La decisione adottata in esito a tale procedura è motivata ed è comunicata al promotore del progetto e alla piattaforma di cui agli .
4. In assenza di una decisione entro il termine di cui al paragrafo 3, il promotore del progetto può informare lo Stato membro e chiedere senza indebito ritardo che tale Stato membro fornisca al promotore del progetto un termine aggiornato, non superiore a 30 giorni rispetto al termine iniziale.
5. La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi. La valutazione della Commissione non pregiudica la decisione dello Stato membro.
6. Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma di cui agli discute il progetto in questione.
7. Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all', o se il suo riconoscimento come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione di riconoscimento del progetto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.
8. Un progetto che non è più riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette perde tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.
9. La Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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