Art. 20

Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2

In vigore dal 13 giu 2024
Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 1.   Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 in siti di stoccaggio, vale a dire siti di stoccaggio geologico autorizzati a norma della direttiva 2009/31/CE, compresi giacimenti esauriti di petrolio e gas e falde acquifere saline, situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi. 2.   Tutti i siti di stoccaggio sono progettati per funzionare almeno cinque anni e rispettano i principi di accesso equo e trasparente garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, in linea con la definizione di cui alla direttiva 2009/31/CE. 3.   Entro il 30 giugno 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di capacità annuale di iniezione, compresa la situazione del mercato relativa alla capacità di iniezione. La relazione include una panoramica della distribuzione geografica dei siti di stoccaggio nell'Unione. La prima relazione valuta la necessità di introdurre un obiettivo a livello dell'Unione per il 2040 o prima, se necessario. 4.   La relazione di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione della capacità di stoccaggio e di iniezione di CO2, basata in particolare sulle informazioni raccolte a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 6. Le relazioni: a) forniscono un'analisi dettagliata della pianificazione geografica e temporale dei siti di stoccaggio di CO2 e dei progetti di cattura di CO2 per le emissioni di CO2 degli impianti industriali nell'Unione, tenuto conto del potenziale specifico di utilizzo di CO2 per contribuire allo stoccaggio permanente di CO2; b) individuano le principali infrastrutture necessarie per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 dagli impianti industriali in tutta l'Unione; c) forniscono un'analisi dettagliata dei possibili ostacoli che frenano lo sviluppo del mercato CCS. 5.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione può presentare, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, una proposta legislativa volta a introdurre un nuovo obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 entro il 2040 o prima, se necessario. Se decide di non presentare una proposta legislativa per introdurre tale obiettivo, la Commissione ne comunica i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   Entro tre mesi dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo internazionale relativo al presente capo, la Commissione presenta una relazione che contiene una valutazione delle implicazioni di tale accordo internazionale, specie per quanto riguarda la promozione e la salvaguardia delle norme ambientali e degli obiettivi climatici dell'Unione e l'eventuale necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione alla luce delle disposizioni di tale accordo internazionale. Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che modifica il presente regolamento a norma del paragrafo 1. 7.   La Commissione pubblica orientamenti che indicano gli opportuni livelli di purezza della CO2 e di microelementi all'interno del flusso di CO2 per i progetti di stoccaggio di CO2 che contribuiscono all'obiettivo di capacità di iniezione dell'Unione.
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