Art. 23
Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas
In vigore dal 13 giu 2024
Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas
1. Ciascun titolare di un'autorizzazione ai sensi dell', punto 3), della direttiva 94/22/CE è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all' del presente regolamento. Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, e disponibile sul mercato entro il 2030. I soggetti la cui produzione di petrolio greggio e gas naturale è inferiore alla soglia stabilita in conformità di un atto delegato a norma del paragrafo 12 del presente articolo sono esclusi da tale calcolo e non sono soggetti a un contributo.
2. Entro il 30 settembre 2024, gli Stati membri individuano e riferiscono alla Commissione i soggetti di cui al paragrafo 1 e le loro quote di produzione di petrolio greggio e gas naturale dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.
3. Dopo aver ricevuto le relazioni presentate a norma dell', paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, specifica i contributi dei soggetti di cui al paragrafo 1 all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.
4. Entro il 30 giugno 2025, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione un piano che specifica nel dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Tali piani:
a)
confermano il contributo del soggetto, espresso in termini di volume previsto della nuova capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 da rendere disponibile entro il 2030;
b)
specificano i mezzi e le tappe principali per raggiungere il volume previsto.
5. Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono:
a)
investire in o sviluppare progetti di stoccaggio di CO2 autonomamente o in collaborazione con altri;
b)
concludere accordi con altri soggetti di cui al paragrafo 1;
c)
concludere accordi con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.
6. Entro il 30 giugno 2026 e successivamente ogni anno, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione che descrive in dettaglio i progressi compiuti al fine di apportare il loro contributo. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.
7. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esentare i soggetti di cui al suddetto paragrafo dai contributi individuali in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio di tale Stato membro dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
a)
la capacità di iniezione annuale complessiva di tutti i siti di stoccaggio gestiti da qualsiasi soggetto che ha ricevuto un'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi della direttiva 2009/31/CE e che ha raggiunto una decisione finale di investimento e situati nel territorio di tale Stato membro superi la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle pertinenti attività di produzione, e che le capacità di iniezione annuali associate a tali siti di stoccaggio corrispondano a quelle indicate nelle autorizzazioni allo stoccaggio e nelle decisioni finali di investimento e contribuiscano all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all' del presente articolo;
b)
la domanda è presentata entro la fine del 2027.
8. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 7 siano soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che esenta i soggetti interessati dal loro contributo individuale in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio dello Stato membro che presenta la richiesta.
9. I soggetti esentati a norma del paragrafo 8 possono concludere accordi a norma del paragrafo 5, lettere b) e c), solo per la capacità di iniezione che supera il contributo individuale da cui sono esentati e la somma dei singoli contributi esentati.
10. Un anno dopo la decisione di esenzione e successivamente ogni anno, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione che specifica nel dettaglio i progressi compiuti dai soggetti esentati a norma del paragrafo 8 nell'apportare il loro contributo all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.
11. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta, sulla base delle relazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 8, la relazione tra la domanda di capacità di iniezione proveniente da progetti di cattura di CO2 e dalle principali infrastrutture necessarie per il trasporto di CO2 in corso di realizzazione o di cui è prevista l'operatività entro il 2030 e la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle attività di produzione nel territorio di un determinato Stato membro. In caso di squilibrio sostanziale, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, chiedere alla Commissione una deroga per quanto riguarda la data entro la quale i contributi individuali devono essere soddisfatti.
12. A norma dell' alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:
a)
le norme relative all'identificazione dei soggetti tenuti a un contributo a norma del paragrafo 1, compresa la soglia al di sotto della quale i soggetti sono esentati dal contributo;
b)
le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui al paragrafo 1 e gli investimenti nella capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il loro contributo individuale di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);
c)
il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 6;
d)
le condizioni dettagliate alle quali la Commissione può concedere ai soggetti un'esenzione o una deroga a norma dei paragrafi 7, 8 o 11.
13. Entro il 30 giugno 2026, gli Stati membri stabiliscono sanzioni, applicabili mediante procedure amministrative o procedimenti giudiziari o entrambi, in relazione alle violazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1, degli obblighi di cui al paragrafo 3. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
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