Art. 22

Infrastruttura di trasporto di CO2

In vigore dal 13 giu 2024
Infrastruttura di trasporto di CO2 1.   Al fine di agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui all', l'Unione e i suoi Stati membri, se del caso in collaborazione con le imprese pertinenti, compiono ogni ragionevole sforzo per sviluppare la necessaria infrastruttura di trasporto di CO2, anche transfrontaliera, valutando nel contempo i benefici economici e ambientali della prossimità di siti di cattura e stoccaggio. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire l'accesso alle reti di trasporto di CO2 e ai siti di stoccaggio ai fini dello stoccaggio geologico della CO2 prodotta e catturata, nella misura in cui ciò sia economicamente fattibile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne i costi, conformemente all' della direttiva 2009/31/CE. 3.   Quando la CO2 è catturata e trasportata in uno Stato membro e trasportata e stoccata in altri Stati membri, gli Stati membri coordinano le misure da essi adottate a norma del paragrafo 2. La Commissione può agevolare tale coordinamento mediante l'istituzione di raggruppamenti regionali per attività CCS, laddove gli Stati membri interessati presentino una richiesta congiunta.
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Infrastruttura di trasporto di CO2 (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/1735) — Testo vigente | Portale Normativo