Art. 25

Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto

In vigore dal 13 giu 2024
Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto 1.   Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell', paragrafo 1, lettere da a) a k), del presente regolamento, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Il paragrafo 1 non preclude il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, a ulteriori prescrizioni minime o altri criteri di aggiudicazione in relazione alla sostenibilità ambientale. 3.   In deroga al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano almeno una delle seguenti condizioni, prescrizioni o obblighi contrattuali per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori di cui al paragrafo 1: a) una condizione speciale relativa a considerazioni sociali o legate all'ambiente sotto forma di clausola di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE; b) l'obbligo di dimostrare la conformità ai requisiti di cibersicurezza applicabili di cui a un regolamento sulla ciberresilienza, anche, se del caso e ove disponibile, attraverso un pertinente sistema europeo di certificazione della cibersicurezza; c) un obbligo contrattuale specifico di consegnare in tempo il componente dell'appalto relativo alle tecnologie a zero emissioni nette di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a k), che può comportare l'obbligo di pagare una penale adeguata in caso di mancato adempimento di tale obbligo e che va oltre le prescrizioni di cui alla legislazione nazionale applicabile, se tale legislazione esiste. 4.   Le prescrizioni minime obbligatorie di cui al paragrafo 1, ove applicabili, assumono, se del caso, la forma di: a) specifiche tecniche o requisiti tecnici ai sensi dell' della direttiva 2014/23/UE, dell' della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE; oppure b) clausole di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE. 5.   Entro il 30 marzo 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale per la procedura di appalto di cui al paragrafo 1. Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti: a) la situazione del mercato a livello dell'Unione delle tecnologie pertinenti; b) le disposizioni in materia di sostenibilità ambientale stabilite in altri atti legislativi e non legislativi dell'Unione applicabili alle procedure di appalto soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1; c) gli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 6.   Uno Stato membro non opera alcuna discriminazione nei confronti di un fornitore di prodotti a zero emissioni nette di un altro Stato membro, né lo sottopone a un trattamento differenziato ingiustificato. 7.   Il contributo dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso di procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE se tali appalti prevedono tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell', paragrafo 1, lettere da a) a k), del presente regolamento, come parte del loro oggetto, o nel caso di appalti di lavori e delle concessioni di lavori di cui al paragrafo 1, che includono tali tecnologie, e nel caso di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore stimato di tali accordi è pari o superiore ai valori di cui all' della direttiva 2014/23/UE, all' della direttiva 2014/24/UE e all' della direttiva 2014/25/UE, conformemente al presente paragrafo. Qualora la Commissione, al momento dell'indizione di gara per una procedura di appalto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o dell'avvio di tale procedura, abbia determinato, conformemente all', paragrafo 2, che la percentuale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o di tali principali componenti specifici nell'Unione, o abbia determinato, conformemente all', paragrafo 2, che la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo è aumentata in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono le seguenti condizioni per le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) l'obbligo, per la durata dell'appalto, di non fornire più del 50 % del valore della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione; b) l'obbligo, per la durata dell'appalto, che non più del 50 % del valore dei principali componenti specifici della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo sia fornito o messo a disposizione direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore proveniente da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione; c) l'obbligo di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, su loro richiesta, prove adeguate relative alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto; d) l'obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) o b), pari almeno al 10 % del valore delle specifiche tecnologie a zero emissioni nette dell'appalto di cui al presente paragrafo. 8.   Per gli appalti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativo all'Unione, nonché da altri accordi internazionali pertinenti cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 7, secondo comma, ove le specifiche tecnologie a zero emissioni nette o le loro specifiche componenti derivano da fonti di approvvigionamento che sono firmatari di tali accordi. 9.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare i paragrafi da 1 a 4, se: a) la tecnologia a zero emissioni nette richiesta può essere fornita unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto; b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente e analoga procedura di appalto avviata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore nei due anni immediatamente precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista; c) la loro applicazione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità tecniche di utilizzo e di manutenzione. 10.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 20 %, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate. 11.   Se l'applicazione del contributo alla resilienza a norma del paragrafo 7 del presente articolo ha portato a una situazione in cui non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, in via eccezionale: a) decidere di ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara a norma dell', paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 50, lettera a) della direttiva 2014/25/UE o dell', paragrafo 5, della direttiva 2014/23/UE; oppure b) decidere di non applicare il paragrafo 7 del presente articolo in una specifica procedura di appalto successiva volta a soddisfare gli stessi fabbisogni che hanno determinato l'avvio della procedura iniziale di cui al presente paragrafo. 12.   Il presente articolo non pregiudica: a) la possibilità di utilizzare ulteriori criteri diversi dal prezzo; b) la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE; c) gli articoli 107 e 108 TFUE, nel caso di procedure di appalto non competitive.
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