Art. 27
Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
In vigore dal 13 giu 2024
Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Gli Stati membri si adoperano per ricorrere, ove opportuno, ad appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative al fine di stimolare l'innovazione nelle tecnologie a zero emissioni nette e la creazione di nuova capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative possono essere integrati con finanziamenti a livello dell'Unione nel quadro degli esistenti programmi dell'Unione per gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici congiunti tra Stati membri.
2. La piattaforma elabora raccomandazioni sulla progettazione degli appalti precommerciali o degli appalti pubblici per soluzioni innovative.
Storico versioni
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