Art. 29
Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati
In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati
1. Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti in merito all'applicazione dei criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette che sono oggetto delle forme di intervento pubblico di cui agli .
2. Ai fini della valutazione del contributo alla resilienza, la Commissione adotta un atto di esecuzione che contiene un elenco di ciascun prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Sulla base dell'atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione fornisce informazioni aggiornate sulle quote dell'approvvigionamento dell'Unione originario di diversi paesi terzi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati per ciascuna delle tecnologie a zero emissioni nette e i loro principali componenti specifici. Il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. La piattaforma discute le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli articoli da 25 a 28 e scambiare le migliori pratiche, in relazione tra l'altro all'uso pratico dei criteri che definiscono il contributo alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambito delle procedure di appalto o dei sistemi che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.
Storico versioni
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