Art. 30

Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

In vigore dal 13 giu 2024
Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette 1.   Sulla base di una valutazione, effettuata dalla Commissione utilizzando i dati e le relazioni esistenti, delle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette fondamentali per la trasformazione industriale e la decarbonizzazione, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione, la Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette («accademie»), come organizzazioni o consorzi o progetti di pertinenti portatori di interessi, i cui obiettivi sono i seguenti: a) elaborare, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione, riguardanti ad esempio lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione, la riparazione, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette e le materie prime nonché aspetti pertinenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e competenze trasversali; quanto sopra riflette la valutazione delle carenze di competenze e sostiene le capacità delle autorità pubbliche, in particolare quelle competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II, e delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui al capo IV del presente regolamento; b) promuovere l'uso volontario dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri; c) offrire sostegno agli erogatori di istruzione e formazione che utilizzano i programmi, i contenuti e i materiali di apprendimento prodotti dalle accademie per promuovere la qualità della formazione offerta e mettere a punto meccanismi volti a garantirla; d) sviluppare certificati, comprese, se del caso, microcredenziali, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, al fine di favorire l'individuazione delle competenze e, se del caso, il riconoscimento delle qualifiche, migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e industrie, facilitare la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, promuovere l'incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro di qualità attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS, nonché assicurare la visibilità del fatto che i programmi o i contenuti di apprendimento sono stati elaborati da un'accademia. 2.   Le accademie coinvolgono gli attori pertinenti, quali l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette, gli erogatori di istruzione e formazione e le parti sociali di diversi Stati membri. Le accademie elaborano piani d'azione che stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi intermedi, i traguardi, anche in termini di numero di discenti da basare sulla valutazione delle carenze di competenze, e un piano finanziario volto a conseguire la sostenibilità finanziaria. Tali piani d'azione prestano particolare attenzione alle regioni in fase di trasformazione industriale o con un elevato tasso di disoccupazione, se del caso. 3.   Le accademie producono contenuti equilibrati sotto il profilo del genere, contribuiscono a combattere gli stereotipi di genere e promuovono la parità di accesso ai contenuti di apprendimento per tutti, prestando particolare attenzione alla necessità di promuovere l'attività di un maggior numero di donne e giovani, in particolare i NEET, di anziani, di lavoratori in professioni che rischiano di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie, di persone che lavorano nelle regioni in transizione e di persone con disabilità. Le accademie promuovono la diversità e l'inclusività delle persone con disabilità, dei migranti, e delle persone in situazioni di vulnerabilità. 4.   Fatti salvi i rispettivi poteri dell'autorità di bilancio, sono messi a disposizione, se del caso, mezzi finanziari a livello dell'Unione per sostenere la creazione delle accademie con i finanziamenti di avviamento di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare i pertinenti fondi dell'Unione, come l'FSE+, per sostenere la diffusione dei contenuti di apprendimento elaborati dalle accademie.
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