Art. 31
Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali
In vigore dal 13 giu 2024
Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali
1. Entro nove mesi dal momento in cui l'accademia completa l'elaborazione dei contenuti e dei materiali di apprendimento e successivamente ogni due anni, gli Stati membri si adoperano per valutare se i programmi di apprendimento elaborati da tale accademia sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette in tale Stato membro. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni siano resi pubblici e facilmente accessibili online. Qualora i programmi di apprendimento non siano ritenuti equivalenti alle qualifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, o laddove uno Stato membro non abbia cercato di valutare l'equivalenza, tale Stato membro informa la piattaforma, fornendo informazioni pertinenti in merito a:
a)
i motivi per cui l'esercizio di valutazione non è stato completato; oppure
b)
le differenze tra i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie e le qualifiche specifiche richieste da tale Stato membro ospitante e le modalità per conseguire l'equivalenza.
2. Se uno Stato membro conclude che i programmi di apprendimento elaborati da un'accademia sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, esso agevola il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione sulla base dei programmi di apprendimento elaborati dall'accademia a norma del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, trattando tali certificati come prova sufficiente delle qualifiche formali, conformemente all' della direttiva 2005/36/CE, qualora i titolari di detti certificati richiedano l'accesso a una professione regolamentata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE che sia di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette.
3. Se l'accesso a una professione di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette è regolamentato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri si adoperano per sviluppare un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione specifica, al fine di istituire un quadro comune di formazione di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, in modo da consentire il riconoscimento automatico delle qualifiche. Anche la piattaforma può presentare suggerimenti per quadri comuni di formazione, conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.
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