Art. 33

Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette

In vigore dal 13 giu 2024
Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette 1.   Entro il 30 marzo 2025, allorché creano spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto. Un unico punto di contatto è responsabile di ciascuna richiesta di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente articolo. 2.   Gli Stati membri, insieme alle autorità locali e regionali e ad altri Stati membri se del caso, possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, in stretta collaborazione con l'industria e, se del caso, gli istituti di ricerca, le parti sociali e la società civile, a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa, organizzazione o consorzio impegnato nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette, che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e che sia stato selezionato dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b). 3.   Le modalità e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali modalità e condizioni sostengono la flessibilità delle autorità competenti nello stabilire l'ordine di priorità tra le domande di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e in merito all'approvazione di tali domande. Esse promuovono l'innovazione e l'apprendimento normativo e tengono conto in particolare delle circostanze e capacità specifiche delle PMI e delle start-up partecipanti. Tali atti di esecuzione includono principi fondamentali comuni sulle questioni seguenti: a) i criteri di ammissibilità e la procedura di selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette; b) la procedura di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette; c) i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. La sperimentazione, lo sviluppo e la convalida delle tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative si svolgono sotto la vigilanza e il sostegno delle autorità competenti. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza in modo flessibile entro i limiti del diritto applicabile, adattando le prassi normative esistenti ed esercitando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche e nella loro applicazione a uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, al fine di eliminare gli ostacoli, alleviare gli oneri normativi, ridurre l'incertezza normativa e sostenere tecnologie innovative a zero emissioni nette o altre tecnologie innovative. 5.   Al fine di conseguire l'obiettivo del presente articolo, le autorità competenti valutano la possibilità di concedere deroghe o esenzioni nel diritto nazionale nella misura consentita dal pertinente diritto dell'Unione. Le autorità competenti provvedono affinché il piano dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette rispetti i requisiti del diritto dell'Unione nonché gli obiettivi chiave e le prescrizioni essenziali del diritto nazionale. Le autorità competenti provvedono affinché tutti i rischi significativi per la salute, la sicurezza o l'ambiente individuati durante lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative siano comunicati al pubblico e determinino la sospensione immediata del processo di sviluppo e di sperimentazione fino a quando tali rischi non siano stati attenuati. Qualora le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della popolazione in generale o dell'ambiente, in particolare in quanto prevede processi di sperimentazione, sviluppo o convalida che comportano l'uso di sostanze particolarmente tossiche, esse approvano il piano dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette solo dopo aver accertato la predisposizione di garanzie adeguate commisurate ai rischi eccezionali individuati. 6.   I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette restano responsabili ai sensi del diritto applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni materiali arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. 7.   La durata dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette può essere prolungata attraverso la medesima procedura, previo accordo dell'autorità nazionale competente. 8.   Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette sono concepiti e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette coordinano le loro attività e collaborano nel quadro della piattaforma al fine di condividere le informazioni pertinenti con altri Stati membri. La piattaforma può invitare le imprese che hanno partecipato a uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a condividere l'esperienza vissuta in questo processo. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle discussioni tenutesi sulla piattaforma, la Commissione riferisce periodicamente in merito ai risultati dell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, compresi buone pratiche, insegnamenti appresi e raccomandazioni sulla loro istituzione e, se del caso, sull'applicazione del presente regolamento e di altro diritto dell'Unione nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, con modalità adattate alle sue finalità.
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