Art. 34

Misure a favore delle PMI e delle start-up

In vigore dal 13 giu 2024
Misure a favore delle PMI e delle start-up 1.   Gli Stati membri: a) forniscono alle PMI e alle start-up un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologiea zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'; b) organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle PMI e delle start-up agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette; c) se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le PMI e le start-up al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'. 2.   Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e delle start-up e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri informano le PMI e le start-up del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette.
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