Art. 34
Misure a favore delle PMI e delle start-up
In vigore dal 13 giu 2024
Misure a favore delle PMI e delle start-up
1. Gli Stati membri:
a)
forniscono alle PMI e alle start-up un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologiea zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all';
b)
organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle PMI e delle start-up agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;
c)
se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le PMI e le start-up al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'.
2. Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e delle start-up e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri informano le PMI e le start-up del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1735:oj#art-34