Art. 11
Pianificazione
In vigore dal 13 giu 2024
Pianificazione
1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e, se del caso, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette nonché le infrastrutture necessarie. Nel valutare l'ipotesi di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali e alle aree dismesse. Per agevolare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'.
2. Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e le relative infrastrutture necessarie, e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e ai sensi dell' della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all' della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (53), la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. La valutazione combinata è condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.
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