Art. 16

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

In vigore dal 13 giu 2024
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette 1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre: a) nove mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW; b) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW; c) 18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità della direttiva 2009/31/CE. 2.   Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre i 12 mesi. 3.   Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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