Art. 16
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette
In vigore dal 13 giu 2024
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre:
a)
nove mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;
b)
12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW;
c)
18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità della direttiva 2009/31/CE.
2. Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre i 12 mesi.
3. Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1735:oj#art-16