Art. 71

Cooperazione

In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione 1.   Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto per le questioni contemplate nel presente regolamento e ne trasmette i recapiti alla Commissione. La Commissione trasmette l'informazione a tutti gli altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità competenti, nonché tra tali autorità competenti e l'Agenzia per l'asilo. 3.   Allorché ricorrono alle misure di cui all', paragrafo 6, all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, e all', paragrafi 2 e 5, gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali, e comunque almeno annualmente. L'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1348:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione (Art. 71 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo