Art. 72

Conservazione dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Conservazione dei dati 1.   Gli Stati membri conservano i dati di cui agli per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro. 2.   Tutti i dati sono conservati conformemente al regolamento (UE) 2016/679, compreso il principio della limitazione della finalità e della conservazione.
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