Art. 73

Calcolo dei termini

In vigore dal 14 mag 2024
Calcolo dei termini Salvo disposizione contraria, i termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue: a) un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine; b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; se, nel caso di un termine espresso in mesi, l'ultimo mese del termine non include il giorno determinato per la sua scadenza, il termine scade a mezzanotte dell'ultimo giorno dell'ultimo mese; c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato l'ultimo giorno del termine.
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Calcolo dei termini (Art. 73 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo