Art. 18

Modifiche del regolamento (UE) 2021/697

In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/697 L’, del regolamento (UE) 2021/697 è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti.» ; 2) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) 3 151 000 000 EUR per le azioni di ricerca; b) 6 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.»; 3) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Un importo pari a 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 (*11). (*11)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»."
Storico versioni

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