Art. 17

Modifiche del regolamento (UE) 2021/695

In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 Il regolamento (UE) 2021/695 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all', paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all', paragrafo 2, lettera c).» ; 2) all'articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato: a) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario. d) sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). (*10)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»;" b) è aggiunto il comma seguente: «Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795.».
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Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 (Art. 17 Regolamento (UE) 2024/795) — Testo vigente | Portale Normativo