Art. 2

Obiettivi STEP

In vigore dal 29 feb 2024
Obiettivi STEP 1.   Al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dell'Unione, ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione in settori strategici, potenziare la competitività dell'Unione rafforzando la sua resilienza e produttività attraverso la mobilitazione di finanziamenti, favorire condizioni di parità nel mercato interno, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, nonché promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità investendo nelle competenze del futuro e adattando la sua base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale, la STEP persegue gli obiettivi seguenti: a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore di cui al paragrafo 3, nei settori seguenti: i) le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all', punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech; ii) le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; iii) le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti; b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), in particolare attraverso progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette istituite a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti. 2.   Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico; b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione. 3.   La catena del valore per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti e alle materie prime critiche di cui ad un allegato l del regolamento (UE sulle materie prime critiche, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali. In deroga al primo comma del presente paragrafo, la catena del valore per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo si riferisce ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti finali, quali definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali. 4.   I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e conformi ai criteri relativi a resilienza o competitività, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii). 5.   I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sulle materie prime critiche, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a). 6.   Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le tecnologie pertinenti sono considerate critiche. 7.   Entro il 2 maggio 2024, la Commissione emana orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere considerate critiche e su come possono essere soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione chiarisce il concetto di catena del valore e relativi servizi essenziali e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se del caso, gli orientamenti sono riesaminati alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all'.
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