Art. 19
Modifiche del regolamento (UE) 2021/241
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/241
Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.
(*12) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30)."
(*13) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»;"
2)
all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Al solo scopo di avvalersi della possibilità di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento e all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafi 1 e 3, del presente regolamento al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 fatte salve le disposizioni del presente regolamento.»
;
3)
all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all' del regolamento (UE) 2024/...+, gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all' di tale regolamento:
a)
area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
b)
investimento in questione;
c)
tipologia di richiedenti ammissibili;
d)
importo totale del sostegno per l'invito;
e)
data di apertura e chiusura dell'invito;
f)
link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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