Art. 19 · Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Art. 19

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/241 Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento. (*12)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30)." (*13)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»;" 2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Al solo scopo di avvalersi della possibilità di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento e all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafi 1 e 3, del presente regolamento al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 fatte salve le disposizioni del presente regolamento.» ; 3) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all' del regolamento (UE) 2024/...+, gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all' di tale regolamento: a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte; b) investimento in questione; c) tipologia di richiedenti ammissibili; d) importo totale del sostegno per l'invito; e) data di apertura e chiusura dell'invito; f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.» .
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