Art. 4
Marchio di sovranità e finanziamento combinato e cumulativo
In vigore dal 29 feb 2024
Marchio di sovranità e finanziamento combinato e cumulativo
1. La Commissione assegna un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (27).
2. Un invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1 può includere limitazioni geografiche e, se del caso, conformemente alla pertinente legislazione settoriale dell’Unione, include obblighi in materia di rispetto delle condizioni di lavoro e di impiego ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei contratti collettivi applicabili.
3. Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:
a)
beneficiare del sostegno per il progetto nell'ambito di un altro programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale programma; o
b)
finanziare il progetto mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in conformità delle norme applicabili a tali strumenti.
4. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritari i quei progetti ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono considerare prioritari quei progetti relativi a tecnologie critiche pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti a cui sia stato assegnato il marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo STEP di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento.
6. Conformemente al regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è tenuto in considerazione nel contesto della procedura di cui all' dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, i partner esecutivi esaminano tempestivamente i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/523.
7. I progetti strategici riconosciuti conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette] e al regolamento sulle materie prime critiche, che rientrano nell'ambito di applicazione dell' e che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all' del presente regolamento, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
8. L’assegnazione di un marchio di sovranità e l'erogazione del finanziamento cumulativo non pregiudicano le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.
9. Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto a cui è stato assegnato e cessa di essere valido se tale progetto non ha avuto inizio entro cinque anni dall'assegnazione o se il progetto è stato trasferito al di fuori dell'Unione.
Storico versioni
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