Art. 12

Modifica del regolamento (UE) 2021/1057

In vigore dal 29 feb 2024
Modifica del regolamento (UE) 2021/1057 Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Sostegno agli obiettivi STEP 1.   Gli Stati membri possono utilizzare il FSE + per fornire sostegno agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/795del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, anche sostenendo lo sviluppo di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, tra l'altro quelle basate su programmi di apprendimento creati dalle accademie europee delle competenze, nonché la formazione dei giovani e la qualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette. 2.   Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795, essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica di tale programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.
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