Art. 11

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056

In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056 Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato: 1) L' è sostituito dal seguente: « Obiettivo specifico In conformità dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) di cui all' del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). (*5)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj);»." 2) all', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all' del regolamento (UE) 2024/795. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all', paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all', punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»; 3) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   La Commissione versa il 30 % della dotazione del JTF, compresi gli importi trasferiti in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060, a un programma, quale definito nella decisione che approva il programma, a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a decorrere dal 1o marzo 2024. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del JTF e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.» .
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