Art. 8

Valutazione di STEP

In vigore dal 29 feb 2024
Valutazione di STEP 1.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione di STEP allo scopo di fornire informazioni in vista dei futuri processi decisionali. 2.   La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare in quale misura gli obiettivi STEP sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il suo valore aggiunto europeo. La relazione di valutazione intermedia: a) fornisce inoltre una panoramica delle regioni dell'Unione per le quali i programmi di coesione sono stati modificati conformemente al principio di partenariato; b) valuta la pertinenza degli obiettivi e delle azioni di STEP, comprese le tecnologie critiche sostenute mediante STEP; c) valuta la fattibilità di fornire informazioni sui programmi dell'Unione attraverso un portale unico dell'Unione, al fine di avvicinare tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione; e d) valuta la fattibilità di istituire un simulatore per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sulle opportunità di finanziamento dell'Unione nell'ambito delle quali il loro progetto specifico può essere ammissibile. 3.   Ove opportuno, la relazione di valutazione intermedia è accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e rafforzare la politica industriale dell'Unione, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione, o da proposte legislative relative ad altre iniziative che perseguono obiettivi analoghi. 4.   Al termine dell'attuazione dei programmi dell'Unione che sostengono STEP a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione di STEP, basandosi su tutti gli elementi inclusi nella relazione di valutazione intermedia e fornendo una sintesi degli elementi contenuti nelle relazioni annuali di cui all'.
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Valutazione di STEP (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/795) — Testo vigente | Portale Normativo