Art. 18
Modifiche del regolamento (UE) 2021/697
In vigore dal 29 feb 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/697
L’, del regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti.»
;
2)
al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
3 151 000 000 EUR per le azioni di ricerca;
b)
6 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.»;
3)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Un importo pari a 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 (*11).
(*11) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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