Art. 9

Accordo quadro

In vigore dal 29 feb 2024
Accordo quadro 1.   La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo quadro (“accordo quadro”) per l'attuazione dello strumento, che stabilisce le modalità specifiche di gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit dei fondi nell'ambito dello strumento, anche evitando la duplicazione dei finanziamenti, nonché quelle per prevenire, rilevare, indagare e correggere le irregolarità, la frode, la corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e i conflitti di interessi, comprese le indagini e le azioni penali efficaci riguardanti i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. L'accordo quadro è integrato da convenzioni di finanziamento di cui all' e da accordi di prestito di cui all', che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione ed esecuzione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. L’accordo quadro, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo, previa richiesta. 2.   Ad eccezione dei finanziamenti ponte di cui all', i finanziamenti saranno concessi all'Ucraina solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro nonché delle convenzioni di finanziamento e degli accordi di prestito applicabili. 3.   L'accordo quadro, le convenzioni di finanziamento e l'accordo di prestito sottoscritti con l'Ucraina, nel loro insieme, così come i contratti e gli accordi firmati con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 4.   L'accordo quadro garantisce l'impegno dell'Ucraina a conseguire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti, in particolare: a) l'impegno dell'Ucraina a compiere progressi sostanziali verso un quadro solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo interni più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori nonché meccanismi e misure adeguati volti a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interesse, nonché sostenere gli sforzi e intensificare la lotta contro il riciclaggio e la criminalità organizzata, e contrastare l'uso improprio dei fondi, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento; b) le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento, nonché ai rilevamenti, alle indagini, alle azioni penali, alle misure antifrode e alla cooperazione, comprese l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale e l'estradizione; c) gli obblighi di controllo per il versamento dei finanziamenti a titolo dello strumento all'Ucraina; d) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all', paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947; e) il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all' e le modalità di collaborazione dell'Ucraina con tale commissione; f) l'obbligo per le persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento di notificare senza ritardo alla commissione di audit, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e il relativo follow-up; g) il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte dalle autorità ucraine nell'ambito dello strumento lungo tutto il ciclo del progetto, tra cui la selezione e le procedure di aggiudicazione dei progetti, anche per quanto riguarda gli appalti pubblici, di partecipare a tali attività in qualità di osservatore, se del caso, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate, nonché l'impegno delle autorità ucraine ad adoperarsi al massimo per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito a tale attuazione; h) gli obblighi di cui all', paragrafo 2, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, se del caso, a tali dati; i) l'obbligo per l'Ucraina di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'; j) gli obblighi di cui all', paragrafo 2, in materia di attività di comunicazione e visibilità dei finanziamenti dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accordo quadro (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo