Art. 7
Risorse finanziarie aggiuntive per lo strumento
In vigore dal 29 feb 2024
Risorse finanziarie aggiuntive per lo strumento
1. Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono destinare allo strumento contributi finanziari aggiuntivi senza essere vincolati dalla ripartizione indicativa di cui all', paragrafo 1. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Gli importi aggiuntivi ricevuti come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione sono sommati alle risorse di cui all' del presente regolamento.
2. All'esecuzione dei contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le stesse norme e condizioni applicabili all'importo di cui all', paragrafo 1.
3. I contributi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari di cui al capo IV sono versati in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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