Art. 6

Bilancio

In vigore dal 29 feb 2024
Bilancio 1.   Le risorse per l'attuazione dello strumento sono messe a disposizione attraverso la riserva per l'Ucraina per essere mobilitate nel quadro della procedura di bilancio annuale in conformità dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, con la seguente ripartizione indicativa: a) il 31 % sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto a norma del capo III; b) il 41 % per le spese a norma del capo IV; c) il 26 % per le spese a norma del capo V; d) il 2 % per le spese a norma del paragrafo 5, che può essere aumentato in circostanze eccezionali ma che non può, in alcun caso, superare il 2,5 %. Le risorse totali rese disponibili a norma del primo comma ammontano a un importo massimo di 17 000 000 000 EUR. L'assegnazione delle risorse disponibili a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo tiene conto, in particolare, della necessità di coprire le spese in conformità dell'. 2.   Il sostegno finanziario a norma del capo III sotto forma di prestito reso disponibile per a un importo massimo di 33 000 000 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 3.   La somma delle risorse messe a disposizione a norma dei paragrafi 1 e 2 non supera 50 000 000 000 EUR per il periodo dal 2024 al2027. 4.   A norma dell', possono essere erogati contributi aggiuntivi per finanziare il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Le risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 4 possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, segnatamente attività preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazioni con le autorità ucraine, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, attività di informazione e comunicazione, comprese attività di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione e i costi dello strumento presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti. 6.   Le risorse non assegnate o non utilizzate per le spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), del presente articolo e all' sono messe a disposizione per altre spese operative a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio e fermo restando il terzo comma del paragrafo 1 del presente articolo.
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