Art. 8

Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione

In vigore dal 29 feb 2024
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione 1.   Lo strumento è attuato in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento. 2.   I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare sovvenzioni, premi, appalti, sostegno di bilancio, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, operazioni di finanziamento misto e assistenza finanziaria. 3.   Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio nell'ambito dello strumento sono attuati conformemente ai principi stabiliti al titolo X, in particolare all'articolo 208 e all'articolo 209, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, la controparte della garanzia di bilancio o l'entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari può essere il Gruppo BEI, un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la BERS, o un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo o il Gruppo della Banca mondiale. Ogniqualvolta possibile, le istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee. L'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento può essere integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo