Art. 22
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
In vigore dal 29 feb 2024
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 1, la Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito per l'importo di cui all', paragrafo 2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate del sostegno concesso nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, anche in relazione ai sistemi di controllo interno di cui all', paragrafo 4, lettere a) e c). La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.
3. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.
4. Non è costituita alcuna copertura per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
5. L'accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.
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