Art. 31

Garanzia per l'Ucraina

In vigore dal 29 feb 2024
Garanzia per l'Ucraina 1.   È istituita la garanzia per l'Ucraina pari a 7 800 000 000 EUR a prezzi correnti per garantire le operazioni a sostegno degli obiettivi dello strumento. La garanzia per l'Ucraina è indipendente e autonoma dalla garanzia per le azioni esterne ed è concessa sotto forma di garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   La garanzia per l'Ucraina è utilizzata per coprire i rischi inerenti alle tipologie di operazioni seguenti volte a sostenere i soggetti sovrani, sub-sovrani, non commerciali e commerciali e il settore privato: a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale; b) garanzie; c) controgaranzie; d) strumenti del mercato dei capitali; e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. 3.   La Commissione, a nome dell'Unione, conclude con le controparti ammissibili accordi di garanzia per l'Ucraina fino al 31 dicembre 2027. La garanzia per l'Ucraina può essere concessa gradualmente. La Commissione fornisce informazioni sulla firma di ciascun accordo di garanzia per l'Ucraina nelle relazioni di cui all', paragrafo 10. Su richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio senza indebito ritardo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. 4.   Allorché conclude gli accordi di garanzia per l'Ucraina, la Commissione tiene debitamente conto della consulenza e degli orientamenti del gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 e del comitato direttivo. 5.   Gli accordi di garanzia per l'Ucraina contengono, in particolare: a) norme dettagliate sulla copertura della garanzia per l’Ucraina, gli investimenti annuali stimati, i requisiti, l’ammissibilità e le procedure; b) norme dettagliate sull’erogazione della garanzia per l’Ucraina, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un’analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale; c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un’indicazione dei risultati attesi; d) la remunerazione della garanzia per l’Ucraina, che è fissata a condizioni agevolate per riflettere la situazione specifica dell’Ucraina dilaniata dalla guerra, tenendo conto nel contempo dei rispettivi profili di rischio dei programmi di investimento al fine di garantire condizioni di parità; e) i requisiti per l’uso della garanzia per l’Ucraina, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità; f) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti; g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, trasparenza e valutazione; h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell’attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per l’Ucraina. 6.   Il Gruppo BEI attua operazioni in Ucraina volte a sostenere i soggetti sovrani e i soggetti sub-sovrani non commerciali ucraini, coperte da un importo indicativo minimo dedicato della garanzia per l’Ucraina pari al 25 % dell’importo di cui al paragrafo 1, concesso in conformità delle procedure di cui al presente regolamento. 7.   L’importo dedicato della garanzia per l’Ucraina di cui al paragrafo 6 è disponibile per sostenere le operazioni del Gruppo BEI che sono state approvate dal pertinente consiglio del Gruppo BEI entro il 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l’importo dedicato residuo della garanzia per l’Ucraina è disponibile per tutti i tipi di operazioni di cui al paragrafo 6 per tutte le controparti ammissibili a norma del’ paragrafo 3. 8.   La Commissione può utilizzare fino al 30 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per aumentare gli importi della garanzia prevista dagli accordi di garanzia per le azioni esterne conclusi a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/947, fatto salvo quanto segue: a) ai fini del presente paragrafo, la garanzia per l’Ucraina è attuata mediante una modifica o un addendum degli accordi conclusi a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/947 con le controparti ammissibili selezionate a norma dell’ di tale regolamento che aumenta l’importo della garanzia nell’ambito di tali accordi, da firmare entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento; b) le controparti ammissibili utilizzano la garanzia per l’Ucraina ai sensi del presente paragrafo esclusivamente per sostenere l’attuazione delle operazioni in Ucraina, e soltanto le attivazioni della garanzia derivanti da operazioni in Ucraina possono essere ammesse alla copertura da parte della garanzia a norma del presente paragrafo; c) in deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/947, le operazioni coperte dalla garanzia per l’Ucraina a norma del presente paragrafo costituiscono un portafoglio separato della garanzia per l’Ucraina e non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della copertura del 65 % di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento; d) la condivisione dei rischi nel portafoglio separato della garanzia per l’Ucraina assicura l’allineamento degli interessi tra la Commissione e la controparte ammissibile a norma dell’articolo 209, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e la controparte contribuisce con risorse proprie a tale portafoglio a norma dell’articolo 219, paragrafo 4, di tale regolamento; e) le controparti stabiliscono una contabilità e rendicontazione separate per l’attuazione della garanzia per l’Ucraina a norma del presente paragrafo; f) alla copertura della garanzia per l’Ucraina a norma del presente paragrafo si applica l’ del presente regolamento, che è utilizzata esclusivamente per coprire le perdite nell’ambito della garanzia per l’Ucraina. La copertura stabilita dall’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 non è utilizzata per coprire le operazioni nell’ambito della garanzia per l’Ucraina. 9.   La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell’accordo di garanzia per l’Ucraina. 10.   Il periodo massimo concesso alle controparti ammissibili per firmare contratti con intermediari finanziari o destinatari finali è di tre anni dopo la conclusione del pertinente accordo di garanzia per l’Ucraina, con possibili proroghe in caso di concessione di un importo aggiuntivo di garanzia e di modifica dell’accordo di garanzia per l’Ucraina. 11.   La garanzia per l’Ucraina può coprire: a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento; b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati; c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui al paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati; d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero. 12.   Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire su base annua in merito ai rischi coperti dalla garanzia per l’Ucraina al Parlamento europeo e al Consiglio, e conformemente all’articolo 209, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per l’Ucraina forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti europea i rendiconti finanziari, sottoposti ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l’altro, informazioni sugli aspetti seguenti: a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico; b) l’obbligo finanziario esistente dell’Unione, derivante dalla garanzia per l’Ucraina fornita alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione. 13.   La condizione di cui all’articolo 219, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio nell’ambito del quadro di investimenti per l’Ucraina sulla base del portafoglio. 14.   Il quadro per la gestione del rischio del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947, compreso il gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all’, paragrafo 8, di tale regolamento, si applicano alla garanzia per l’Ucraina tenendo conto degli obiettivi e dei principi dello strumento. Le valutazioni del rischio per la garanzia per l’Ucraina sono indipendenti dalle valutazioni del rischio dell’EFSD+. Il profilo di rischio complessivo delle operazioni coperte dalla garanzia per l’Ucraina può essere diverso da quello della garanzia per le azioni esterne. La Commissione assicura che il rischio correlato alle operazioni garantite non superi la capacità del bilancio dell’Unione di sostenere tali rischi, determinata dalle risorse di bilancio disponibili e dal tasso di copertura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Nel quadro delle comunicazioni di cui all’, paragrafo 10, del presente regolamento, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate al riguardo.
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