Art. 35
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 29 feb 2024
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e l'Ucraina adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, del prerequisito di cui all', paragrafo 1, e delle condizioni stabilite nell'accordo quadro e nelle convenzioni finanziamento o negli accordi di prestito specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, conflitti di interessi e irregolarità, nonché le indagini e le azioni penali riguardanti i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. L'Ucraina si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo interno efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati. L'Ucraina si impegna inoltre a garantire che le autorità ucraine competenti trattino senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.
2. Gli accordi di cui agli contemplano per l'Ucraina gli obblighi seguenti:
a)
verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;
b)
proteggere gli informatori;
c)
adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, nonché per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti di investimento nell'ambito del piano per l'Ucraina, nonché adottare misure adeguate per trattare senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento;
d)
corredare le richieste di pagamento di cui al capo III di una dichiarazione di affidabilità attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;
e)
ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano per l'Ucraina, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
f)
autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti europea a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in applicazione del principio di proporzionalità;
g)
provvedere affinché le autorità ucraine competenti comunicano all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a danno dei fondi nell'ambito dello strumento che possa rientrare nelle sue competenze.
3. La Commissione si adopera per mettere a disposizione dell'Ucraina un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini dell'accesso e dell'analisi dei dati pertinenti nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, compresi i dati i cui al paragrafo 2, lettera e). Qualora tale sistema sia disponibile, l'Ucraina lo utilizza e vi inserisce i dati pertinenti, anche con l’assistenza garantita di cui al capo V.
4. Gli accordi di cui agli prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione o conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. All'Ucraina è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
5. Le persone ed entità che eseguono i fondi erogati a titolo dello strumento segnalano senza ritardo alla commissione di audit di cui all', alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO qualsiasi caso presunto o accertato di frode, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tali persone ed entità devono essere in grado di segnalare efficacemente tali casi attraverso i canali appropriati.
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