Art. 37

Dialogo sullo strumento per l'Ucraina

In vigore dal 29 feb 2024
Dialogo sullo strumento per l'Ucraina 1.   Almeno ogni quattro mesi la Commissione intrattiene un dialogo con le commissioni competenti del Parlamento europeo, a seconda dei casi, per discutere degli aspetti seguenti: a) lo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento, in particolare il piano per l'Ucraina e i relativi investimenti e riforme, comprese le riforme a sostegno del progressivo allineamento dell'Ucraina alle norme, ai valori, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis"); b) la valutazione del piano per l'Ucraina, compresa un'eventuale valutazione negativa; c) le conclusioni principali delle relazioni di cui all', paragrafo 7; d) le conclusioni principali delle relazioni di cui all', paragrafo 4; e) le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e f) qualsiasi altra informazione pertinente fornita dalla Commissione al Parlamento europeo in relazione all'attuazione dello strumento. 2.   Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sullo strumento per l'Ucraina, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.
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Dialogo sullo strumento per l'Ucraina (Art. 37 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo