Art. 38

Programmi di lavoro

In vigore dal 29 feb 2024
Programmi di lavoro 1.   Il sostegno a titolo dello strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all' del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni previste sulla base dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 6, del presente regolamento. 2.   L'assistenza di cui al capo V può essere attuata anche mediante programmi di lavoro specifici quando tale attuazione non richiede la conclusione degli accordi di cui agli .
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Programmi di lavoro (Art. 38 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo