Art. 40

Valutazione dello strumento

In vigore dal 29 feb 2024
Valutazione dello strumento 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente sull'attuazione dello strumento entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione ex post indipendente, entro il 31 dicembre 2031. 2.   Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 esaminano, in particolare, in che misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti, l’efficienza nell’uso delle risorse istituite dallo strumento, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il valore aggiunto europeo. Essi valutano inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le attività siano ancora pertinenti. 3.   Se del caso, la Commissione presenta proposte tenendo conto dei risultati delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. 4.   La relazione di valutazione ex post fornisce una valutazione globale dello strumento e contiene, per quanto possibile, informazioni sul suo impatto nel lungo periodo. 5.   La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare le attività future. La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Tali valutazioni possono essere discusse su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le attività e di decidere l'assegnazione delle risorse. Tali valutazioni e il seguito dato sono resi pubblici. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi dello strumento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con l'Ucraina.
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Valutazione dello strumento (Art. 40 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo