Art. 42
Procedura di comitato
In vigore dal 29 feb 2024
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Riguardo agli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Laddove il parere del comitato dello strumento per l'Ucraina debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine consentito per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
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