Art. 11

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

In vigore dal 29 feb 2024
Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento 1.   La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni e premi per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede: a) Stati membri, Ucraina, partner dei Balcani occidentali, Georgia e Moldova e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo; b) paesi che forniscono all'Ucraina un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina. 2.   L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all'accesso reciproco previa consultazione dell'Ucraina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'. 3.   Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7. La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente paragrafo nella relazione annuale di cui all', paragrafo 4. 4.   Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 7. 5.   Per le attività cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o per le attività attuate da entità ucraine a norma del capo III del presente regolamento, si applicano altresì le norme di ammissibilità di dette entità o dell'Ucraina in aggiunta alle norme stabilite dal presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni previste al paragrafo 7 e debitamente rispecchiate nelle convenzioni di finanziamento e nei documenti contrattuali firmati con tali entità. 6.   Qualora siano forniti contributi aggiuntivi a norma dell' mediante entrate con destinazione specifica esterne, le norme di ammissibilità contenute nell'accordo con la persona che fornisce il contributo aggiuntivo si applicano insieme alle norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 7.   Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di appalto nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei seguenti casi: a) se le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività; b) se l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, compresa la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento. 8.   Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.
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Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento (Art. 11 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo