Art. 12

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari

In vigore dal 29 feb 2024
Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari 1.   In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo. 2.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   In deroga all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla non attuazione totale o parziale di un'attività nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine. 4.   In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate allo strumento o al programma che gli succederà. 5.   In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina costituisce entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell', paragrafo 5, di tale regolamento, destinate allo strumento o al programma che gli succederà. 6.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Alle attività di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo