Art. 13

Finanziamenti straordinari

In vigore dal 29 feb 2024
Finanziamenti straordinari 1.   In circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare qualora un significativo aggravarsi della guerra renda impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento, lo strumento può erogare al paese finanziamenti straordinari destinati a mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'. Tali finanziamenti straordinari sono erogati per singoli periodi di massimo tre mesi e cessano non appena è nuovamente possibile rispettare le condizioni. I finanziamenti a norma del presente articolo possono essere erogati durante lo stesso periodo dei finanziamenti ponte straordinari erogati a norma dell' e in aggiunta agli stessi. 2.   Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, qualora ritenga impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate al sostegno previsto dal presente regolamento a causa delle suddette circostanze eccezionali debitamente giustificate, può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che conceda all'Ucraina finanziamenti straordinari nell'ambito dello strumento. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. 3.   I finanziamenti straordinari sono subordinati al rispetto del prerequisito di cui all' e provengono dalle risorse di cui all', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2. 4.   La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabilisce le norme in materia di audit, controllo, monitoraggio e rendicontazione nonché le condizioni e le modalità dei finanziamenti straordinari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Finanziamenti straordinari (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo