Art. 34
Assistenza e relative misure di sostegno all'adesione all'Unione
In vigore dal 29 feb 2024
Assistenza e relative misure di sostegno all'adesione all'Unione
1. L'assistenza di cui al presente capo sostiene l'Ucraina nel conseguimento degli obiettivi stabiliti all'. In particolare, l'assistenza fornita nell'ambito del presente capo è finalizzata a sostenere il progressivo allineamento dell'Ucraina all'acquis dell'Unione in vista della futura adesione, contribuendo così alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità reciproche. Il sostegno è destinato a consolidare lo Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a lottare contro la corruzione, a rafforzare l'efficacia della pubblica amministrazione, le capacità istituzionali e la decentralizzazione, a sostenere la trasparenza, le riforme strutturali, le politiche settoriali e il buon governo a tutti i livelli e a contribuire all'attuazione del piano per l’Ucraina.
2. L'assistenza di cui al presente capo ha inoltre lo scopo di garantire il rafforzamento delle capacità dei portatori di interessi, tra cui le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, in particolare attraverso i gemellaggi e i gemellaggi tra città, nonché mediante la cooperazione tra pari e i programmi integrati nei partenariati tra città e regioni nell’Unione e quelle in Ucraina, se del caso.
3. L'assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina.
4. L'assistenza di cui al presente capo sostiene la creazione e il rafforzamento delle autorità ucraine incaricate di garantire l'uso appropriato dei fondi, l'audit e la lotta efficace contro la cattiva gestione dei finanziamenti pubblici, in particolare la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, il conflitto di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, nonché per sostenere gli sforzi di deoligarchizzazione.
5. La sovvenzione per gli oneri finanziari di cui all' è finanziata nell'ambito del presente capo.
6. Per il periodo dal 2024 al 2027, il sostegno a norma del presente capo finanzia:
a)
la copertura delle garanzie di bilancio, che non è contemplata dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/947 conformemente alle norme di cui all', paragrafo 8, di tale regolamento, per le passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina a norma dell', paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) relative agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 per un importo massimo di 1,586 miliardi di EUR;
b)
il contributo in conto interessi per i prestiti di assistenza macrofinanziaria a norma:
i)
della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (42), in deroga all', paragrafo 3, della stessa;
ii)
della decisione (UE) 2022/1628, in deroga all', paragrafo 3, della stessa;
c)
in deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/947, la copertura versata del 9 % per l'assistenza finanziaria non ancora impegnata alla fine del 2023, di cui all', paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1628.
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